01.49.2 - Allevamento di animali da pelliccia
Codice ateco 01.49.2 - Allevamento di animali da pellicciaAttività incluse
produzione di pelli grezze per pelliccia, di pelle di rettile o di volatile da attivita' di allevamento.
Attività escluse
Dal gruppo 01.4 sono escluse:
- gestione e cura del bestiame per conto terzi, cfr. 01.62
- produzione di pellame proveniente dai macelli, cfr. 10.11
Dalla classe 01.49 sono escluse:
- allevamento e riproduzione di pollame, cfr. 01.47
- gestione e cura del bestiame per conto terzi, cfr. 01.62
- produzione di pellame grezzo derivante da caccia o cattura, cfr. 01.70
- attivita' di vivai di rane, coccodrilli, vermi marini, cfr. 03.21, 03.22
- attivita' di vivai di pesci, cfr. 03.21, 03.22
- produzione di pellame proveniente dai macelli, cfr. 10.11
- addestramento degli animali da compagnia, cfr. 96.09
Adempimenti
Normativa nazionale
SUAP
Pratica da inviare tramite il SUAP del comune in cui si svolge l'attività
Cosa serve:
Notifica sanitaria ai fini della registrazione dell'impresa alimentare con dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento CE n. 852/2004 e dalle altre normative nazionali e regionali pertinenti.
Ente competente:
Azienda Sanitaria Locale (asl)
SUAP
Pratica da inviare tramite il SUAP del comune in cui si svolge l'attività
Cosa serve:
Comunicazione per industrie insalubri NOTA: Entro venti giorni dall'inizio dell'attività, le aziende zootecniche in cui si allevano animali delle specie: bovina, suina, ovina e caprina devono registrarsi ai Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria competente. I Servizi Veterinari attribuiscono alle aziende un codice aziendale che individua il luogo geografico dove vengono detenuti gli animali e che qualifica la struttura come unità epidemiologica (ai sensi del DPR 317/1996 art. 2 comma 2).
Ente competente:
Comune
SUAP
Pratica da inviare tramite il SUAP del comune in cui si svolge l'attività
Cosa serve:
Obbligatoria l'iscrizione nella Sezione speciale con la qualifica di imprenditore agricolo o con le caratteristiche del coltivatore diretto, specificando il luogo (provincia) di esercizio dell'allevamento.NOTA:Regime amministrativo: SCIA Unica.Vedi maggiori approfondimenti sulla SCIA2.
Ente competente: